{"id":1670,"date":"2021-03-14T18:28:49","date_gmt":"2021-03-14T17:28:49","guid":{"rendered":"\/?p=1670"},"modified":"2023-06-16T14:05:46","modified_gmt":"2023-06-16T13:05:46","slug":"circolare-esami-di-stato-2022-primo_secondo-ciclo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/circolare-esami-di-stato-2022-primo_secondo-ciclo\/","title":{"rendered":"CIRCOLARE ESAMI DI STATO 2022\/2023 \u2013 PRIMO E SECONDO CICLO"},"content":{"rendered":"

CIRCOLARE ESAMI DI STATO 2023: ORDINANZE ED ALLEGATI<\/h4>\n
\n\t
\n
\n

ESAME DI STATO 2022\/2023 - PRIMO CICLO<\/strong><\/p>\n

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0004155.07-02-2023<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Normativa di riferimento<\/strong><\/td>\nContenuto<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Legge 107 del 13 luglio 2015 (comma 181, lett.1)<\/td>\nCriteri ispiratori della delega in materia di valutazione<\/td>\n<\/tr>\n
Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017<\/td>\nNorme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato<\/td>\n<\/tr>\n
Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017<\/td>\nModalit\u00e0 di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione<\/td>\n<\/tr>\n
Decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017<\/td>\nModalit\u00e0 per il rilascio delle certificazioni di competenze nel primo ciclo<\/td>\n<\/tr>\n
Nota DPIT 1865 del 10 ottobre 2017<\/td>\nIndicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame si Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Breve sintesi di alcuni articoli<\/strong><\/p>\n

Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

Art. 2 \u2013 Ammissione all\u2019esame dei candidati interni<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Requisiti:<\/li>\n
  2. a) frequenza almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;<\/em><\/li>\n
  3. b)\u00a0non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all\u2019esame di Stato;<\/em><\/li>\n
  4. c) aver partecipato alle prove Invalsi.<\/em><\/li>\n
  5. A maggioranza, con adeguata motivazione, non ammissione.<\/li>\n
  6. Voto espresso per la non ammissione dall\u2019insegnante di religione cattolica o dal docente per le attivit\u00e0 alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all\u2019esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.<\/li>\n
  7. Voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformit\u00e0 con i criteri e le modalit\u00e0 definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell\u2019offerta formativa. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d\u2019esame.<\/li>\n<\/ol>\n

    Art. 4 \u2013 Sedi di esame e Commissioni<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Sedi di esame sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie.<\/li>\n
    2. Commissione d\u2019esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.<\/li>\n
    3. Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico preposto.<\/li>\n
    4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.<\/li>\n
    5. Lavori della commissione e delle sottocommissioni sempre alla presenza di tutti i componenti.<\/li>\n<\/ol>\n

      Art. 5 \u2013 Riunione preliminare e calendario delle operazioni<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. L\u2019esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.<\/li>\n
      2. Il dirigente scolastico comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d\u2019esame e in particolare le date di svolgimento di:<\/li>\n
      3. a) riunione preliminare della commissione;<\/li>\n
      4. b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;<\/li>\n
      5. c) colloquio;<\/li>\n
      6. d) eventuali prove suppletive.<\/li>\n
      7. La commissione nell\u2019ambito della riunione preliminare definisce gli aspetti organizzativi delle attivit\u00e0 delle sottocommissioni (in particolare durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui).<\/li>\n
      8. La commissione, nell\u2019ambito della riunione preliminare, predispone le prove d\u2019esame, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.<\/li>\n
      9. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.<\/li>\n
      10. La commissione definisce le modalit\u00e0 organizzative per lo svolgimento delle prove d\u2019esame per le alunne e gli alunni con disabilit\u00e0 certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato.<\/li>\n<\/ol>\n

        Art. 6 \u2013 Prove d\u2019esame<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. L\u2019esame di Stato \u00e8 costituito da tre prove scritte e da un colloquio.<\/li>\n
        2. Le prove scritte sono:<\/li>\n<\/ol>\n

          a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l\u2019insegnamento;<\/p>\n

          b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;<\/p>\n

          c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.<\/p>\n

            \n
          1. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.<\/li>\n<\/ol>\n

            Art. 7 \u2013 Prova scritta relativa alle competenze di italiano<\/strong><\/p>\n

              \n
            1. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:<\/li>\n<\/ol>\n

              a)\u00a0testo narrativo o descrittivo<\/em>\u00a0coerente con la situazione, l\u2019argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;<\/p>\n

              b)\u00a0testo argomentativo<\/em>, che consenta l\u2019esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;<\/p>\n

              c)\u00a0comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico<\/em>\u00a0anche attraverso richieste di riformulazione.<\/p>\n

              La prova pu\u00f2 essere strutturata in pi\u00f9 parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.<\/p>\n

                \n
              1. Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.<\/li>\n<\/ol>\n

                Art. 8 \u2013 Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche<\/strong><\/p>\n

                  \n
                1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacit\u00e0 di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilit\u00e0 e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.<\/li>\n
                2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:<\/li>\n<\/ol>\n

                  a) problemi articolati su una o pi\u00f9 richieste;<\/p>\n

                  b) quesiti a risposta aperta.<\/p>\n

                  3. Nella predisposizione delle tracce la commissione pu\u00f2 fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.<\/p>\n

                  4.Qualora vengano proposti pi\u00f9 problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l\u2019una dall\u2019altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l\u2019esecuzione della prova stessa.<\/p>\n

                  5.Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.<\/p>\n

                  Art. 9 \u2013 Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere<\/strong><\/p>\n

                    \n
                  1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d\u2019Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l\u2019inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.<\/li>\n
                  2. La prova scritta \u00e8 articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l\u2019inglese e per la seconda lingua comunitaria.<\/li>\n
                  3. La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:<\/li>\n<\/ol>\n

                    a)\u00a0questionario di comprensione<\/em>\u00a0di un testo a risposta chiusa e aperta;<\/p>\n

                    b)\u00a0completamento di un testo<\/em>\u00a0in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;<\/p>\n

                    c)\u00a0elaborazione di un dialogo<\/em>\u00a0su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;<\/p>\n

                    d)\u00a0lettera o email personale<\/em>\u00a0su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;<\/p>\n

                    e)\u00a0sintesi di un testo<\/em>\u00a0che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.<\/p>\n

                    4.Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l\u2019insegnamento dell\u2019italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.<\/p>\n

                    5.Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.<\/p>\n

                    Art. 10 \u2013 Colloquio<\/strong><\/p>\n

                      \n
                    1. Il colloquio \u00e8 finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilit\u00e0 e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell\u2019infanzia e del primo ciclo di istruzione.<\/li>\n
                    2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacit\u00e0 di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.<\/li>\n
                    3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all\u2019insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.<\/li>\n<\/ol>\n

                      Art. 12 \u2013 Correzione e valutazione delle prove<\/strong><\/p>\n

                        \n
                      1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.<\/li>\n
                      2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.<\/li>\n
                      3. Alla prova di lingua straniera, ancorch\u00e9 distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.<\/li>\n<\/ol>\n

                        Art. 13 \u2013 Voto finale e adempimenti conclusivi<\/strong><\/p>\n

                          \n
                        1. Ai fini della determinazione del voto finale dell\u2019esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all\u2019unit\u00e0 superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.<\/li>\n<\/ol>\n
                            \n
                          1. Il voto finale cos\u00ec calcolato viene arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.<\/li>\n
                          2. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale \u00e8 arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore.<\/li>\n
                          3. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.<\/li>\n
                          4. L\u2019esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.<\/li>\n
                          5. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi pu\u00f2 essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all\u2019unanimit\u00e0 della commissione, su proposta della sottocommissione,\u00a0in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d\u2019esame.<\/em><\/li>\n
                          6. Gli esiti finali dell\u2019esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all\u2019albo dell\u2019istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l\u2019esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura \u201cesame non superato\u201d, senza esplicitazione del voto finale conseguito.<\/li>\n<\/ol>\n

                            Art. 14 \u2013 Candidati con disabilit\u00e0 e disturbi specifici di apprendimento<\/strong><\/p>\n

                              \n
                            1. La sottocommissione predispone sulla base del piano educativo individualizzato prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilit\u00e0 in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.<\/li>\n
                            2. Le alunne e gli alunni con disabilit\u00e0 certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d\u2019esame con l\u2019uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonch\u00e9 ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell\u2019anno scolastico per l\u2019attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all\u2019articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.<\/li>\n
                            3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell\u2019esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.<\/li>\n
                            4. L\u2019esito finale dell\u2019esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.<\/li>\n
                            5. Ai candidati con disabilit\u00e0 che non si presentano all\u2019esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo.<\/li>\n
                            6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell\u2019esame di Stato \u00e8 coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.<\/li>\n
                            7. Per l\u2019effettuazione delle prove scritte la commissione pu\u00f2 riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi pi\u00f9 lunghi di quelli ordinari. Pu\u00f2, altres\u00ec, consentire l\u2019utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano gi\u00e0 stati utilizzati abitualmente nel corso dell\u2019anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell\u2019esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validit\u00e0 delle prove scritte.<\/li>\n
                            8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.<\/li>\n
                            9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalit\u00e0 e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.<\/li>\n
                            10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l\u2019esonero dall\u2019 insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell\u2019esame di Stato e del conseguimento del diploma.<\/li>\n
                            11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l\u2019esito dell\u2019esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall\u2019articolo 13.<\/li>\n
                            12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell\u2019esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all\u2019albo dell\u2019istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalit\u00e0 di svolgimento e della differenziazione delle prove.<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                              ESAMI DI STATO 2022\/2023 - SECONDO CICLO<\/strong><\/p>\n

                              OM-45_2023<\/a><\/p>\n

                              Allegato_A-1<\/a><\/p>\n

                              DOCUMENTI 15 MAGGIO<\/strong><\/a><\/p>\n

                               <\/p>\n

                              ESAME DI STATO 2021\/2022 - PRIMO CICLO<\/strong><\/p>\n

                              PERIODO DI SVOLGIMENTO<\/b><\/p>\n

                              L\u2019Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolger\u00e0 in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all\u2019andamento dell\u2019emergenza sanitaria) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.<\/p>\n

                               <\/p>\n

                              ESPLETAMENTO DELL\u2019ESAME DI STATO<\/b><\/p>\n

                              Ammissione<\/b><\/p>\n

                              In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all\u2019esame se:<\/p>\n

                                \n
                              1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe tenuto conto delle specifiche situazioni correlate all\u2019emergenza epidemiologica;<\/li>\n
                              2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all\u2019esame di Stato (ai sensi dell\u2019art. 4 del\u00a0D.P.R. 249\/1998 )<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

                                Voto di ammissione<\/b><\/p>\n

                                Il voto di ammissione all\u2019esame conclusivo del primo ciclo \u00e8 espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall\u2019alunna o dall\u2019alunno (art. 6, c. 5,\u00a0D.Lgs. 62\/2017<\/a>)<\/p>\n

                                Non ammissione<\/b><\/p>\n

                                Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o pi\u00f9 discipline, il consiglio di classe pu\u00f2 deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all\u2019esame conclusivo del primo ciclo.<\/p>\n

                                Prove<\/b><\/p>\n

                                L\u2019esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione \u00e8 costituito da:<\/p>\n

                                  \n
                                1. prova scritta\u00a0relativa alle\u00a0competenze di italiano\u00a0o della lingua nella quale si svolge l\u2019insegnamento, come disciplinata dall\u2019art. 7 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>;<\/li>\n
                                2. prova scritta\u00a0relativa alle\u00a0competenze logico-matematiche, come disciplinata dall\u2019art. 8 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>;<\/li>\n
                                3. colloquio, come disciplinato dall\u2019art. 10 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                  Nel corso del colloquio \u00e8 accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonch\u00e9 delle competenze relative all\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica.<\/p>\n

                                  Per i percorsi a indirizzo musicale, nell\u2019ambito del colloquio \u00e8 previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento che sar\u00e0 illustrata nel corso dell'incontro previsto per il 25.05.2022 alle ore 18:00.<\/p>\n

                                  Per i candidati con disabilit\u00e0 e con disturbi specifici di apprendimento, l\u2019esame di Stato si svolge con le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 14 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>.<\/p>\n

                                  Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170\/2010 e della L. 104\/1992 non \u00e8 prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre \u00e8 assicurato l\u2019utilizzo degli strumenti compensativi gi\u00e0 previsti dal Piano didattico personalizzato.<\/p>\n

                                  Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall\u2019art. 15 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>.<\/p>\n

                                  Tutte le operazioni connesse all\u2019organizzazione e allo svolgimento dell\u2019esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall\u2019art. 5 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>.<\/p>\n

                                  Il colloquio orale avr\u00e0 durata massima di\u00a0 20 minuti (anche per\u00a0 gli alunni dell\u2019indirizzo musicale). Le modalit\u00e0 del colloquio saranno illustrate alle famiglie in data 25.05.2022 alle ore 18:00 in un incontro on line.<\/p>\n

                                  VALUTAZIONE FINALE<\/b><\/p>\n

                                  La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall\u2019art. 13 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>. L\u2019esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di\u00a0almeno sei decimi.<\/p>\n

                                  La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi pu\u00f2 essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all\u2019unanimit\u00e0 della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d\u2019esame.<\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  PUBBLICAZIONE ESITI<\/b><\/p>\n

                                  L\u2019esito dell\u2019esame, con l\u2019indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, \u00e8 pubblicato\u00a0entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede di Valchiusa, nonch\u00e9, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell\u2019area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori\/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura \u201cNon diplomato\u201d nel caso di mancato superamento dell\u2019esame stesso.<\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  CANDIDATI PRIVATISTI<\/b><\/p>\n

                                  I candidati privatisti sono ammessi all\u2019esame di Stato, ai sensi dell\u2019art. 3 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>\u00a0e sostengono l\u2019esame di Stato con le modalit\u00e0 previste per i candidati interni.<\/p>\n

                                  La commissione d\u2019esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale \u00e8 arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore.<\/p>\n

                                  L\u2019esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.<\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE<\/b><\/p>\n

                                  Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall\u2019art. 7 del\u00a0D.Lgs. 62\/2017<\/a>\u00a0nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorit\u00e0 competenti lo consentano.<\/p>\n

                                  La mancata partecipazione non rileva in ogni caso ai fini dell\u2019ammissione all\u2019esame di Stato.<\/p>\n

                                  Ai sensi dell\u2019art. 2 del\u00a0D.M. 742\/2017, la certificazione delle competenze \u00e8 redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed \u00e8 rilasciata agli alunni che superano l\u2019esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non \u00e8 prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze \u00e8 integrata ai sensi dell\u2019articolo 4, commi 2 e 3, del\u00a0D.M. 742\/2017.<\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D\u2019ESAME IN VIDEOCONFERENZA<\/b><\/p>\n

                                  Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorit\u00e0 competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell\u2019ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l\u2019eventuale svolgimento di una o pi\u00f9 riunioni in modalit\u00e0 telematica.<\/p>\n

                                  Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all\u2019art. 15 del\u00a0D.M. 741\/2017<\/a>, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza a \u00a0peis00400q@istruzione.it<\/a>, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.<\/p>\n

                                  Il presidente della commissione dispone la modalit\u00e0 di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalit\u00e0 telematica sincrona.\u00a0In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.<\/p>\n

                                  Nei casi in cui uno o pi\u00f9 componenti della commissione d\u2019esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all\u2019emergenza epidemiologica, il presidente della commissione pu\u00f2 disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalit\u00e0 telematica sincrona.<\/b><\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE<\/b><\/p>\n

                                  Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o pi\u00f9 prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d\u2019esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell\u2019anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all\u2019andamento della situazione epidemiologica.<\/p>\n

                                  SI ALLEGANO<\/strong><\/p>\n

                                  https:\/\/www.miur.gov.it\/-\/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi<\/a><\/p>\n

                                  PRIMO E SECONDO CICLO: ORDINANZE<\/p>\n

                                  OM esami stato 2021-2022<\/a><\/p>\n

                                  Allegato01_Modello_ES0_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato02_Modello_ESC_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato03_Modello_ESE_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato04_Modello_ES1_ESAME 2022 (006)-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato06_PrioritaNominaPresidenti_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato08_ElencoClassiConcorso_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato09_RiepilogoAdempimenti_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  Allegato10_ElencoIndirizziStudioLingueStraniere_ESAME 2022-signed<\/a><\/p>\n

                                  m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000066.14-03-2022<\/a><\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  ESAME DI STATO 2020\/2021<\/p>\n

                                  Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 53 del 03\/03\/2021 concernente le modalit\u00e0 di espletamento dell\u2019esame di Stato conclusivo
                                  \ndel secondo ciclo di istruzione per l\u2019anno scolastico 2020\/2021.
                                  \nL'Ordinanza Ministeriale determina le modalit\u00e0 di espletamento dell\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l\u2019anno scolastico 2020\/2021.
                                  \nA tal proposito, si rende noto che l\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per l\u2019anno scolastico 2020\/2021, ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 08.30 con l\u2019avvio dei colloqui.
                                  \nSono ammessi all\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli alunni iscritti all\u2019ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie anche in assenza dei requisiti di cui all\u2019articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62\/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all\u2019articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62\/2017 ai sensi dell\u2019articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all\u2019emergenza epidemiologica.
                                  \nIn sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti \u00e8 effettuata dal consiglio di classe.
                                  \nAi sensi dell\u2019articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parit\u00e0 nell\u2019esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L\u2019esito della valutazione \u00e8 reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l\u2019istituzione scolastica, nonch\u00e9, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell\u2019area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell\u2019ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura \u201cammesso\u201d. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna
                                  \ndisciplina e sul comportamento, nonch\u00e9 i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
                                  \nPer i candidati esterni, si rende noto che l\u2019ammissione \u00e8 subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all\u2019articolo 14, comma 2 del Dlgs 62\/2017, per come disciplinati all\u2019articolo 5 della O.M. n. 53.
                                  \nAi sensi dell\u2019articolo 14, comma 1, del Dlgs 62\/2017, sono ammessi all\u2019esame di Stato, in qualit\u00e0 di candidati esterni, coloro che:
                                  \na) compiono il diciannovesimo anno di et\u00e0 entro l\u2019anno solare in cui si svolge l\u2019esame e dimostrino di aver adempiuto all\u2019obbligo di istruzione;
                                  \nb) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall\u2019et\u00e0;
                                  \nc) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all\u2019articolo 15 del Dlgs 226\/2005;
                                  \nd) hanno cessato la frequenza dell\u2019ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
                                  \nL\u2019ammissione dei candidati esterni all\u2019esame di Stato \u00e8 disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all\u2019articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62\/2017. 5. I candidati esterni sostengono l\u2019esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
                                  \nNon \u00e8 prevista l\u2019ammissione dei candidati esterni all\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
                                  \na) nell\u2019ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all\u2019articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati;
                                  \nb) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;
                                  \nNon \u00e8 consentito ripetere l\u2019esame di Stato gi\u00e0 sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Per la disciplina relativa all\u2019esame preliminare dei candidati esterni si rinvia a quanto specificatamente trattato all\u2019art.5 della O.M. n.53.
                                  \nSono sedi dell\u2019esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate ai sensi dell\u2019articolo 16, comma 1, del Dlgs 62\/2017.
                                  \nSono sedi di esami per i candidati esterni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, \u00e8 fatto divieto di sostenere l\u2019esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
                                  \nI candidati esterni sono assegnati alle sedi d\u2019esame secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 14, comma 3, del Dlgs 62\/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.
                                  \nPer l\u2019assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni si rinvia a quanto specificato nel dettaglio dall\u2019art. 7 della predetta Ordinanza.
                                  \nI candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell\u2019esame, inoltrano al dirigente\/coordinatore prima dell\u2019insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d\u2019esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente\/coordinatore \u2013 o il presidente della commissione \u2013 dispone la modalit\u00e0
                                  \nd\u2019esame in videoconferenza.
                                  \nL\u2019esame in videoconferenza \u00e8 utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l\u2019esame in presenza.
                                  \nI candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all\u2019esame di Stato nei termini e secondo le modalit\u00e0 di cui alla nota direttoriale USR ABRUZZO.
                                  \nEntro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, del Dlgs 62\/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonch\u00e9 ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell\u2019esame. Per le discipline coinvolte sono altres\u00ec evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l\u2019insegnamento trasversale di Educazione civica.
                                  \nIl documento indica inoltre:
                                  \na) l\u2019argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell\u2019elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a);
                                  \nb) i testi oggetto di studio nell\u2019ambito dell\u2019insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all\u2019articolo 18 comma 1, lettera b);
                                  \nc) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalit\u00e0 con le quali l\u2019insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera \u00e8 stato attivato con metodologia CLIL.<\/p>\n

                                  Il credito scolastico \u00e8 attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all\u2019attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all\u2019allegato A alla presente ordinanza.
                                  \nI docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l\u2019attribuzione del credito scolastico, nell\u2019ambito della
                                  \nfascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attivit\u00e0 didattiche e formative alternative all\u2019insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l\u2019attribuzione del credito scolastico, nell\u2019ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
                                  \nPer i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico \u00e8 attribuito con le seguenti modalit\u00e0:
                                  \na) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
                                  \nb) il credito maturato nel secondo periodo didattico \u00e8 attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell\u2019Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito \u00e8 convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
                                  \nc) il credito maturato nel terzo periodo didattico \u00e8 attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all\u2019allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.
                                  \nPer i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta \u00e8 attribuito dal consiglio di classe davanti al quale \u00e8 sostenuto l\u2019esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all\u2019Allegato A alla predetta ordinanza.
                                  \nL\u2019attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l\u2019attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).
                                  \nLe commissioni d\u2019esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all\u2019istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei criteri di cui all\u2019art. 12 della O.M. n.53. Mentre le sostituzioni dei componenti delle commissioni sono disciplinate dall\u2019art. 13 della predetta Ordinanza.
                                  \nIl presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l\u2019istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30 secondo le modalit\u00e0 contemplate nell\u2019art. 15 della predetta Ordinanza.
                                  \nIn relazione alla riunione preliminare della sottocommissione di cui all\u2019art. 16 della predetta Ordinanza, cui si rinvia per la specifica trattazione, si rende noto che al fine di garantire la funzionalit\u00e0 della sottocommissione in tutto l\u2019arco dei lavori, il presidente pu\u00f2 delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
                                  \nLe prove d\u2019esame di cui all\u2019articolo 17 del Dlgs 62\/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalit\u00e0 di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
                                  \nAi fini di cui al precedente capoverso, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
                                  \na) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
                                  \nb) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell\u2019ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticit\u00e0 determinate dall\u2019emergenza pandemica;
                                  \nc) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attivit\u00e0 di Educazione civica, per come enucleate all\u2019interno delle singole discipline.
                                  \nLa sottocommissione provvede alla predisposizione e all\u2019assegnazione dei materiali di cui all\u2019articolo 18 comma 1, lettera c) all\u2019inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
                                  \nIl materiale \u00e8 costituito da un testo, un documento, un\u2019esperienza, un progetto, un problema ed \u00e8 finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
                                  \nNella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
                                  \nL\u2019articolazione e le modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019esame sono specificatamente trattate nel dettaglio nell\u2019art. 18 della predetta Ordinanza cui si rinvia.
                                  \nPer il Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale si rinvia a quanto specificatamente trattato nell\u2019art. 19 della predetta ordinanza.
                                  \nGli studenti con disabilit\u00e0 sono ammessi a sostenere l\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall\u2019articolo 3 della predetta Ordinanza. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d\u2019esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all\u2019interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell\u2019articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell\u2019esame in modalit\u00e0 telematica ai sensi\u00a0 dell\u2019articolo 8, qualora l\u2019esame in presenza, anche per effetto dell\u2019applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
                                  \nIn caso di esigenze sopravvenute dopo l\u2019insediamento della commissione con la riunione plenaria, all\u2019attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
                                  \nGli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l\u2019esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall\u2019articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
                                  \nAi candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell\u2019assoluta impossibilit\u00e0 di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d\u2019esame nella data prevista, \u00e8 data facolt\u00e0 di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
                                  \nQualora non sia possibile sostenere la prova d\u2019esame di cui sopra, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un\u2019apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all\u2019assenza.
                                  \nIn relazione agli adempimenti conclusivi e al voto finale si rinvia a quanto disciplinato dall\u2019art. 24 della predetta Ordinanza.
                                  \nL\u2019esito dell\u2019esame, con l\u2019indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, \u00e8 pubblicato al termine delle operazioni di cui all\u2019articolo 24 della predetta Ordinanza tramite affissione di tabelloni presso l\u2019istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonch\u00e9, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell\u2019area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura \u201cNon diplomato\u201d nel caso di mancato superamento dell\u2019esame stesso.
                                  \nAi sensi dell\u2019art. 26 della predetta ordinanza si rende noto che nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorit\u00e0 competenti lo richiedano, fermo restando quanto gi\u00e0 previsto all\u2019articolo 8 e all\u2019articolo 20, comma 2 della predetta Ordinanza, i lavori delle commissioni e le prove d\u2019esame potranno svolgersi in videoconferenza.
                                  \nLe disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d\u2019esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, condivise con le OO.SS., sentite le autorit\u00e0 competenti.
                                  \nI dirigenti preposti agli USR dispongono altres\u00ec, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Sato in modalit\u00e0 telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell\u2019evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.<\/p>\n

                                  Allegato_C1_-_LICEI<\/a><\/p>\n

                                  OM-53_20_21<\/a><\/p>\n

                                  OM_Esami_di_Stato_20202021_allegato_A_Crediti_DEF<\/a><\/p>\n

                                  OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF<\/a><\/p>\n

                                  Calendario adempimenti esami di stato 2020 2021..0003931.12-03-2021<\/a><\/p>\n

                                  Calendario adempimenti amm.vi e tecnici .0003886.11-03-2021<\/a><\/p>\n

                                  Calendario adempimenti<\/a><\/p>\n

                                  NucleiSupporto_Esami 2021 ABRUZZO<\/a><\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                   <\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                  ESAME DI STATO 2022\/2023 – PRIMO CICLO m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0004155.07-02-2023 Normativa di riferimento Contenuto Legge 107 del 13 luglio 2015 (comma 181, lett.1) Criteri ispiratori della delega … <\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":1682,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-di-noside.php","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1670"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1670"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1670\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3507,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1670\/revisions\/3507"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}