{"id":2459,"date":"2022-04-16T08:16:45","date_gmt":"2022-04-16T07:16:45","guid":{"rendered":"\/?p=2459"},"modified":"2022-04-16T09:00:18","modified_gmt":"2022-04-16T08:00:18","slug":"accoglienza-alunni-ucraini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omnicomprensivocsangelo.edu.it\/accoglienza-alunni-ucraini\/","title":{"rendered":"ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI"},"content":{"rendered":"

GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI IN ETA' SCOLARE<\/h4>\n
\n\t

Il Ministero dell\u2019Istruzione ha emanato la\u00a0nota n. 781 del 14 aprile 2022<\/a>\u00a0con la quale si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022, al fine di fornire ulteriori\u00a0indicazioni<\/strong>, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell\u2019accoglienza dei profughi ucraini in et\u00e0 scolare.<\/p>\n

Materiali didattici ed informativi<\/strong>
\nSul sito del Ministero \u00e8 stata predisposta una sezione interamente dedicata all\u2019emergenza Ucraina (
https:\/\/www.istruzione.it\/emergenza-educativa-ucraina\/<\/a>), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.<\/p>\n

Costante \u00e8 il contatto con la Commissione europea e gli Stati Membri dell\u2019Unione che partecipano ai lavori del \u201cGruppo di Alto Livello per l\u2019istruzione e la formazione dell\u2019Unione Europea\u201d e a quelli dei Gruppi di lavoro tematici nell\u2019ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell\u2019istruzione e della formazione 2021-2030. La Commissione europea, per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma \u201cSchool Education Gateway\u201d (https:\/\/www.schooleducationgateway.eu\/it\/pub\/index.htm<\/a>) in cui\u00a0sono reperibili ulteriori risorse didattiche.<\/p>\n

Modalit\u00e0 di iscrizione<\/strong>
\nCome evidenziato nella\u00a0 nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell\u2019iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull\u2019immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all\u2019istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit\u00e0 scolastica. Il richiamato articolo prevede che l\u2019effettivit\u00e0 del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l\u2019attivazione di appositi corsi ed iniziative per l\u2019apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.<\/p>\n

L\u2019articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull\u2019immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all\u2019istruzione e sono soggetti all\u2019obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarit\u00e0 della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.<\/p>\n

Lo stesso articolo prevede che l\u2019iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado pu\u00f2 essere richiesta in qualunque periodo dell\u2019anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull\u2019identit\u00e0 dichiarata dell\u2019alunno, il titolo viene rilasciato all\u2019interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell\u2019iscrizione.<\/p>\n

Si rammenta che, oltre alla \u201cRilevazione sull\u2019accoglienza scolastica degli studenti ucraini\u201d tramite\u00a0SIDI, le istituzioni scolastiche sono chiamate a curare l\u2019inserimento in \u201cAnagrafe Nazionale degli Studenti\u201d di quanti iscritti nelle sezioni di scuola dell\u2019infanzia e nelle classi di scuola primaria, secondaria\u00a0di primo e secondo grado, nonch\u00e9 presso i CPIA. A tali fini, in mancanza di codice fiscale, l\u2019inserimento \u00e8 possibile attraverso l\u2019indicazione di un codice fittizio. Ulteriori informazioni operative sono\u00a0reperibili su SIDI.<\/p>\n

Classe di iscrizione<\/strong>
\nI minori stranieri soggetti all\u2019obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti\u00a0alla classe corrispondente all\u2019et\u00e0 anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l\u2019iscrizione\u00a0dell\u2019alunno ad una classe diversa, tenendo conto:<\/p>\n

    \n
  1. dell\u2019ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che pu\u00f2 determinare l\u2019iscrizione ad una\u00a0classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all\u2019et\u00e0 anagrafica;<\/li>\n
  2. dell\u2019accertamento di competenze, abilit\u00e0 e livelli di preparazione;<\/li>\n
  3. del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;<\/li>\n
  4. del titolo di studio eventualmente posseduto.<\/li>\n<\/ol>\n

    Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l\u2019inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuit\u00e0, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.<\/p>\n

    Validit\u00e0 dell\u2019anno scolastico<\/strong>
    \nRestano ferme le norme vigenti in materia di validit\u00e0 dell\u2019anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorch\u00e9 tardivamente iscritti nelle\u00a0scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese,\u00a0la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato \u2013 comprensivo delle attivit\u00e0\u00a0oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe \u2013 richiesta ai fini\u00a0della validit\u00e0 dell\u2019anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell\u2019iscrizione dello studente\u00a0ucraino nella scuola italiana di accoglienza.<\/p>\n

    Piano didattico personalizzato<\/strong>
    \nUtile, per l\u2019inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l\u2019attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l\u2019adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.<\/p>\n

    Nell\u2019ambito dell\u2019esercizio dell\u2019autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attivit\u00e0 di arricchimento formativo consistenti nell\u2019accesso a materiali ed\u00a0attivit\u00e0 didattiche on-line riferibili al curricolo ucraino.
    \nIndicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all\u2019eventuale partecipazione agli esami\u00a0di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.<\/p>\n

    Disposizioni di carattere sanitario \u2013 COVID-19<\/strong>
    \nNecessario il raccordo con le autorit\u00e0 sanitarie chiamate ad assicurare l\u2019attuazione delle disposizioni\u00a0contenute nell\u2019ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, recante \u201cUlteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l\u2019accoglienza,\u00a0il soccorso e l\u2019assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio\u00a0dell\u2019Ucraina\u201d (
    https:\/\/www.protezionecivile.gov.it\/it\/normativa\/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorionazionale-accoglienza-ilsoccorso-e-0<\/a>). Tali previsioni sono prorogate fino al 30 aprile 2022 (ordinanza del Dipartimento della\u00a0protezione civile 29 marzo 2022, n. 881).<\/p>\n

    L\u2019art. 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 873 prevede per i profughi ucraini un regime di\u00a0autosorveglianza di cinque giorni, decorrenti dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all\u2019ingresso nel territorio nazionale e il conseguente obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle\u00a0vie respiratorie di tipo FFP2, escluse le categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.<\/p>\n

    Disposizioni di carattere sanitario \u2013 Vaccinazioni<\/strong>
    \nCon riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, \u201cCrisi Ucraina \u2013 Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali\u201d che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda \u201cl\u2019offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all\u2019et\u00e0, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale\u201d.<\/p>\n

     <\/p>\n

    \n
    \n

    Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile\u00a06 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall\u2019ingresso, devono essere\u00a0garantite le misure di sanit\u00e0 pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini\u00a0anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite.<\/strong><\/p>\n

    Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all\u2019art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute \u201call\u2019atto dell\u2019iscrizione del minore di et\u00e0 compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato,\u00a0a richiedere\u2026la presentazione di idonea documentazione comprovante l\u2019effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie\u2026 ovvero l\u2019esonero, l\u2019omissione o il differimento delle stesse\u2026 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all\u2019azienda sanitaria locale territorialmente competente, che\u00a0eseguir\u00e0 le vaccinazioni obbligatorie\u2026 entro la fine dell\u2019anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l\u2019infanzia\u201d. In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche\u00a0cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.<\/strong><\/p>\n

    Rimane in vigore la disposizione dell\u2019art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, per la quale \u201cPer i servizi educativi per l\u2019infanzia e le scuole dell\u2019infanzia, ivi incluse quelle private non\u00a0paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.<\/p>\n

    Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione\u00a0della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro\u00a0ovvero agli esami\u201d.<\/p>\n

    Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    ARCIPELAGO EDUCATIVO<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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